CCNI Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2009/2010 - Secondo incontro al MIUR

CCNI Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2009/2010 - Secondo incontro al MIUR


   E’ proseguito stamattina l’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali per discutere sul contratto relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e Ata per l’a.s. 2009/2010.
   Sono stati analizzati i primi due articoli del precedente contratto e si è proceduto ad una loro migliore formulazione.
   Si è chiarito che il bonus dei 10 punti, spettanti a chi non ha presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale per 3 anni, va attribuito a coloro che hanno presentato domanda volontaria non più tardi del 2004 per il 2004/05. Di conseguenza gli ultimi neo-immessi in ruolo che hanno diritto al bonus sono coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2003/04, senza presentare domanda nel suddetto triennio.
   Nel testo del CCNI sarà previsto il miglioramento economico per coloro che transitano da un ruolo inferiore (da Infanzia/Primaria a Secondaria; da ITP e A075/76 a Secondaria; dal Primo grado al Secondo della Secondaria) ad uno superiore non solo per utilizzazione, ma anche per assegnazione provvisoria ai sensi dell' art. 10, co. 10 del CCNL 06/09.
   In applicazione di quanto previsto nell' integrazione del 15 aprile scorso del  CCNI potranno presentare domanda di utilizzazione i trasferiti d' ufficio con decorrenza dal 2004/05, purché abbiano richiesto ogni anno il trasferimento nella scuola di precedente titolarità. Il periodo di rientro nella sede di precedente titolarità – cinque anni -  previsto nei contratti precedenti  sarà progressivamente esteso ad otto;  quest’anno passa da cinque a sei.
   In particolare,  per i docenti di religione, oltre al riferimento al comma 6 dell’art. 1 della nuova ordinanza ministeriale, è stato eliminato al comma 1 dell’art. 2 il riferimento alla legge 186/2003, in quanto superflua.
   Riguardo alla lettera D) del settore “anzianità di servizio” della Tabella A – allegato D – al CCNI 12/02/2009) indirettamente è stata data una prima risposta alle perplessità nei confronti della valutazione del Punto D (bonus da attribuire a chi negli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 non ha fatto domanda e quindi non ha usufruito di trasferimento). Il chiarimento sul bonus dei 10 punti di cui sopra si uniforma all’interpretazione data dallo Snadir: infatti, una eventuale decisione di NON TRASFERIRSI  nell’anno 2005/2006 avrebbe dovuto essere assunta nel 2004/2005, anno in cui gli insegnanti di religione prestavano servizio come incaricati annuali e quindi non potevano né accedere  alle domande di mobilità né decidere di non inoltrarle. Pertanto il bonus dei dieci punti (lettera D) nelle domande di trasferimento e/o di passaggio di settore (mobilità professionale) e della scheda per la graduatoria dei soprannumerari non deve essere attribuito.
   Questa la posizione, ancora ufficiosa,  dell’Amministrazione e di tutte le organizzazioni sindacali: ci auguriamo nei prossimi giorni che l’Amministrazione emani una nota che chiarisca definitivamente tale posizione e faccia riferimento anche alla compilazione della lettera C), sempre nel settore “anzianità di servizio”.
Il prossimo incontro è previsto per il 6 maggio.

La Delegazione

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