La FGU/Snadir a difesa dei precari dinanzi alla Corte di giustizia europea
La FGU/Snadir a difesa dei precari dinanzi alla Corte di giustizia europea
Secondo la Commissione europea sono evidenti gli abusi dello Stato italiano nei confronti dei precari della scuola
Sono state depositate, presso la Corte di Giustizia dell´Unione europea, le osservazioni scritte della Commissione europea, a firma degli avv.ti Cattabriga e Martin, relative alla causa iscritta a ruolo C-63/13, dove la FGU/Snadir è ritualmente costituita in difesa dei precari della scuola pubblica italiana.
La Commissione europea, infatti, partecipa a tutti gli effetti, ai sensi del Protocollo sullo Statuto della citata Corte di Giustizia, ai contenziosi davanti i Giudici europei, quale organo esecutivo e con funzione promotrice dell´iniziativa legislativa.
Le conclusioni delle suddette osservazioni hanno una notevole importanza poiché hanno evidenziato gli abusi dello Stato italiano nei confronti dei precari della scuola alla luce dei principi generali di rango comunitario, quali quello della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della parità delle armi nel processo, della effettiva tutela giurisdizionale, del diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo sanciti dall´art. 6 ,n.2 TUE in combinato disposto con l´art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali e cogli art. 47 e 52, n.3 della Carta dei diritti fondamentali dell´unione europea.
La Commissione nelle citate conclusioni ha rilevato che:
1- non può ritenersi giustificata una legislazione nazionale che consente il rinnovo di contratti a tempo determinato non solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche per la copertura di vacanze nell´organico del personale docente ausiliario tecnico amministrativo della scuola statale in attesa dell´espletamento delle procedure concorsuali per l´assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia alcuna certezza sul momento in cui tale procedure saranno espletate e, pertanto, senza prevedere criteri obiettivi trasparenti per verificare se il rinnovo dei contratti in questione risponda effettivamente ad un´esigenza temporanea reale o sia un´illegittima precarizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori della scuola statale.
La clausola 5 , punto 1 lett. a) dell´Accordo quadro non preclude agli Stati membri il ricorso ai contratti a tempo determinato successivi purché le misure previste nell´ambito di tale regime siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione del menzionato Accordo quadro, misure che non siano tali da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l´esercizio dei diritti conferiti dall´ordinamento dell´Unione.
2 - I principi generali di certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della effettiva tutela giurisdizionale, pur consentendo al legislatore nazionale l´adozione di nuove disposizioni retroattivamente applicabili che incidano sui diritti derivanti per i singoli da norme anteriori, impongono che tale legislazione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale: ragioni di carattere puramente finanziario non costituiscono di per sé e salvo casi estremi, motivi imperativi di interesse generale sufficienti.
3 - Il principio di cooperazione di cui all´articolo 4, n.3, TUE, consente al giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità con i suddetti principi, disapplicando, se del caso, la normativa interna che si rilevi difforme dalla suddetta interpretazione.
La Commissione europea, infatti, partecipa a tutti gli effetti, ai sensi del Protocollo sullo Statuto della citata Corte di Giustizia, ai contenziosi davanti i Giudici europei, quale organo esecutivo e con funzione promotrice dell´iniziativa legislativa.
Le conclusioni delle suddette osservazioni hanno una notevole importanza poiché hanno evidenziato gli abusi dello Stato italiano nei confronti dei precari della scuola alla luce dei principi generali di rango comunitario, quali quello della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della parità delle armi nel processo, della effettiva tutela giurisdizionale, del diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo sanciti dall´art. 6 ,n.2 TUE in combinato disposto con l´art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali e cogli art. 47 e 52, n.3 della Carta dei diritti fondamentali dell´unione europea.
La Commissione nelle citate conclusioni ha rilevato che:
1- non può ritenersi giustificata una legislazione nazionale che consente il rinnovo di contratti a tempo determinato non solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche per la copertura di vacanze nell´organico del personale docente ausiliario tecnico amministrativo della scuola statale in attesa dell´espletamento delle procedure concorsuali per l´assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia alcuna certezza sul momento in cui tale procedure saranno espletate e, pertanto, senza prevedere criteri obiettivi trasparenti per verificare se il rinnovo dei contratti in questione risponda effettivamente ad un´esigenza temporanea reale o sia un´illegittima precarizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori della scuola statale.
La clausola 5 , punto 1 lett. a) dell´Accordo quadro non preclude agli Stati membri il ricorso ai contratti a tempo determinato successivi purché le misure previste nell´ambito di tale regime siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione del menzionato Accordo quadro, misure che non siano tali da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l´esercizio dei diritti conferiti dall´ordinamento dell´Unione.
2 - I principi generali di certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della effettiva tutela giurisdizionale, pur consentendo al legislatore nazionale l´adozione di nuove disposizioni retroattivamente applicabili che incidano sui diritti derivanti per i singoli da norme anteriori, impongono che tale legislazione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale: ragioni di carattere puramente finanziario non costituiscono di per sé e salvo casi estremi, motivi imperativi di interesse generale sufficienti.
3 - Il principio di cooperazione di cui all´articolo 4, n.3, TUE, consente al giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità con i suddetti principi, disapplicando, se del caso, la normativa interna che si rilevi difforme dalla suddetta interpretazione.
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Snadir - Professione i.r. - 29 ottobre 2013