Nessun obbligo di formazione per i docenti a tempo determinato Il TAR del Lazio nega loro il “bonus formazione”.

Nessun obbligo di formazione per i docenti a tempo determinato

Il TAR del Lazio nega loro il “bonus formazione”
 
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n.7799/2016 del 7 luglio 2016, si è pronunciato circa i destinatari del “bonus formazione” previsto dalla legge n. 107/2015.
I ricorrenti avevano contestato la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui specifica che "la carta del docente (e relativo importo nominale di 500 euro/annuo) sono assegnati ai soli docenti di ruolo" e non invece anche al personale docente con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche statali a tempo determinato.
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso affermando che “soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato”. Dalla lettura della sentenza del Tar Lazio si deduce, quindi, che la discriminazione di fatto non può essere cercata nelle norme amministrative ma è insita nella struttura della legge n. 107/2015 che al comma 124 dispone, al riguardo, che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
I ricorrenti avevano sostenuto, tra l’altro, che nelle “condizioni di impiego” debbano farsi rientrare tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati e che la cd. carta del docente, in quanto avente ad oggetto proprio in modo diretto e immediato la corresponsione di una precisa somma di denaro, debba essere ricondotta all’interno del trattamento economico inteso nella sua massima ampiezza. Il Giudice amministrativo ha rilevato che l’importo in questione non è riconducibile ad una retribuzione accessoria (né qualificato in termini di reddito imponibile), ne consegue che non può ritenersi un trattamento economico da ricomprendere nelle “condizioni di impiego” e quindi da applicare necessariamente a tutti i lavoratori.
Pertanto, dal Tar del Lazio il personale a tempo determinato (anche incaricati annuali di religione) è ritenuto collocato, pur nel medesimo processo educativo, in una posizione secondaria.  
Lo Snadir non cesserà di contestare questa discriminante e ingiusta condizione lavorativa e professionale, riservandosi di portare la questione presso il Consiglio di Stato.
 
 
Snadir - Professione i.r. - 11 luglio 2016

 

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