I docenti di religione immessi in ruolo devono presentare domanda di ricostruzione di carriera

I docenti di religione immessi in ruolo devono presentare domanda di ricostruzione di carriera

  

   I docenti di religione immessi in ruolo [ 1° contigente (a.s. 2005/06); 2° contingente (a.s. 2006/2007); 3° contingente (a.s. 2007/2008)] hanno avuto il beneficio di mantenere lo stipendio in godimento al 31 agosto dell’anno scolastico precedente l’immissione in ruolo percepito in qualità di incaricati annuali.  Tra le voci della retribuzione è stato infatti inserito un “assegno ad personam” derivante dalla differenza tra il trattamento economico percepito al 31 agosto e quello derivante dalla prima fascia stipendiale spettante al 1° settembre in qualità di docente di ruolo.

   La norma - già affermata dal Miur con nota del 9 giugno 2005  - ha avuto bisogno di una conferma legislativa (art.1 ter della legge 27/2006). E’ bene ricordare che tutti i docenti di religione immessi in ruolo con il 1°/2°/3° contingente e che hanno superato il periodo di prova dovranno - entro dieci anni - presentare  alla propria scuola di servizio domanda di ricostruzione di carriera.

   Qualora non venga presentata la domanda gli interessati rimarranno inquadrati nella posizione stipendiale iniziale (0-2) più l'assegno ad personam, che sarà riassorbito dopo diversi anni, quando la progressione economica (derivante esclusivamente dal servizio di ruolo) e il relativo inquadramento stipendiale permetteranno di superare la somma dello stipendio base e dell'assegno ad personam. In pratica a chi non presenta domanda di ricostruzione di carriera verrà riconosciuta la progressione economica di carriera solo a partire dal primo anno di ruolo.

Infine, si informa che il Miur sta predisponendo nel sistema informatico SIDI il programma delle ricostruzioni di carriera dei docenti di religione: se ne  prevede l’attivazione entro  la fine del mese di novembre 2008.

   Nel frattempo abbiamo segnalato al Miur che l’attivazione della procedura sul SIDI per  i docenti di religione immessi in ruolo a seguito della norme previste dalla legge 186/2003, richiede alcune riflessioni per permettere alle Istituzioni scolastiche di operare in modo regolare nell’inserimento dei dati necessari per  l’elaborazione della ricostruzione di carriera. In particolare abbiamo chiesto al Miur di chiarire alcune criticità.

   La sede nazionale e quelle provinciali dello Snadir sono disposizione degli iscritti  per procedere alla ricostruzione di carriera; in questo caso ogni collega interessato dovrà inviare fotocopia dei certificati di servizio, dei titoli di studio, del cedolino del mese di agosto precedente l’immissione in ruolo, del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato (ruolo) e di uno degli ultimi cedolini.

   Ricordiamo, infine, che anche gli incaricati annuali di religione mantengono il diritto alla ricostruzione di carriera una volta che abbiano maturato i requisiti. Perché la sede nazionale e quelle provinciali dello Snadir possano procedere all’elaborazione dei suddetti decreti di ricostruzione occorre che gli interessanti  inviino  la relativa documentazione in fotocopia  (uguale a quella di cui sopra, esclusi ovviamente i documenti strettamente legati all’immissione in ruolo).

La Redazione

 Snadir - Professione i.r. - martedì 18 novembre 2008

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