Obbligatorio lo scorrimento di graduatoria nel triennio di validità. Accolto ricorso promosso dallo Snadir

Obbligatorio lo scorrimento di graduatoria nel triennio di validità
Accolto ricorso promosso dallo Snadir

  

   La sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha emesso, il 2 aprile scorso, una importante sentenza in parziale accoglimento del ricorso, promosso dallo Snadir, di alcuni docenti di religione che chiedevano lo scorrimento della graduatoria di concorso (DDG 2 febbraio 2004).
   Premessa la competenza del Giudice ordinario, tenuto conto che si tratta di procedura concorsuale oramai conclusa, la sentenza ha osservato che l’amministrazione scolastica non ha la facoltà di decidere discrezionalmente se ricoprire o meno una cattedra di religione che si sia resa vacante ma ha l’obbligo di reintegrare la copertura allo scopo di mantenere invariata la percentuale del 70% delle cattedre assegnate a ruolo, con riferimento al territorio della singola diocesi, così come previsto dalla legge n. 186/2003.
   L’accoglimento parziale del ricorso deriva dalla specificazione che il Giudice pone circa la procedura da seguirsi, infatti il contratto a tempo indeterminato per essere stipulato necessita comunque dell’intervento dell’ordinario diocesano che dovrà indicare la sede di servizio della docente.

La redazione

Snadir - Professione i.r. - martedì 14 aprile 2009

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