le indicazioni già trasmesse il 3 agosto 2010; per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, invece, i Nuovi Traguardi Educativi sono stati approvati e trasmessi con il DPR 11 febbraio 2010.
L’insegnamento della religione è collocato a pieno titolo – come previsto dall’art. 9 comma 2 della legge 25 marzo1985, n° 121 – nel quadro delle finalità della scuola. Aspetti importanti presenti nel profilo generale sono la precisa volontà di “arricchire la formazione globale della persona”, di offrire “contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana, di promuovere “la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno.
Importante l’invito ad utilizzare strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti e il sottolineare di proporre agli stessi il confronto con la concezione cristiano-cattolica incentrato sulla nuova relazione tra Dio e l’uomo realizzata da Gesù Cristo.
Le Indicazioni puntano molto sullo sviluppo delle competenze; gli Obiettivi Specifici di Apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità, riconducibili all’area antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica, e sono strutturate secondo una scansione biennale (due bienni) più un quinto anno.
Infine sono presenti delle note esplicative per adattare l’insegnamento della religione cattolica ai diversi indirizzi: licei, istituti tecnici e istituti professionali.
DPR 751/1985) e nel 1990 (DPR 202/1990).
La novità sostanziale riguarda i nuovi titoli previsti per l’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado. In sostanza – come abbiamo più volte precisato - i titoli previsti dalla vecchia Intesa del 1985 rimangono validi: pertanto chi adesso insegna in qualità di incaricato annuale ed è in possesso dei titoli conseguiti con il vecchio ordinamento NON sarà obbligato a conseguire un nuovo titolo.
E’ del tutto evidente che i docenti di religione di ruolo non dovranno integrare o conseguire alcun titolo aggiuntivo per continuare a insegnare religione.
Coloro che invece insegnano oppure aspirano ad insegnare, ma non sono in possesso dei titoli previsiti dal Dpr 751/1985, dovranno – entro il 2017 - essere in possesso dei titoli accademici di baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche (come era già stabilito in precedenza), oppure conseguire una laurea magistrale in scienze religiose (3+2) secondo il nuovo ordinamento.
Importante è la novità per gli insegnanti di posto comune di scuola dell’infanzia e primaria; costoro – se non in possesso del vecchio titolo di istituto magistrale - dovranno conseguire un apposito master universitario di secondo livello in scienze religiose. Questo si pone nell’ottica di quanto abbiamo sempre dichiarato: alle insegnanti di posto comune bisogna offrire un solido percorso di formazione e aggiornamento.
Il nuovo titolo di Magistero - conseguito quindi con la formula del 3+2 (laurea magistrale in scienze religiose) - non è ancora equivalente ad una laurea civile; è bene tenere presente che il suddetto titolo sarà comunque ritenuto dagli Istituti Teologici un titolo inferiore al Baccalaureato, alla Licenza e al Dottorato; per cui coloro che vorranno, dopo avere conseguito il nuovo Magistero, acquisire la licenza, dovranno integrare crediti ed esami. Ricordiamo che ai sensi del Dpr 175/1994 il baccalaureato e la licenza sono riconosciuti - a richiesta degli interessati - rispettivamente diploma di laurea e laurea.
Il testo integrale del documento sarà disponibile – già da lunedì o entro la prossima settimana – nel sito del Ministero.
Orazio Ruscica
Snadir - Professione i.r. - 29 giugno 2012