Sì della Corte Costituzionale alla progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione

Sì della Corte Costituzionale alla progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione

 
La Corte Costituzionale, con sentenza n.146 del 17.06.2013, ha confermato il riconoscimento agli insegnanti di religione cattolica del diritto alla progressione economica di carriera, così come stabilito dall'ultimo comma dell’art.53 della legge 312/1980.
A seguito della sentenza del Tribunale di Pisa, che aveva affermato il diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio previsti dall'art.53, terzo comma, della citata legge, la Corte d’Appello di Firenze aveva chiesto la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del menzionato articolo 53, nella parte in cui “esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuta al personale non di ruolo a tempo indeterminato”, nonché “nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato”.
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art.53 richiesta dalla Corte d’Appello di Firenze,  in quanto il primo tertium comparationis (cioè paragone di riferimento)  non è stato individuato correttamente (infatti i docenti non di ruolo a tempo indeterminato non esistono più sin dal 1981 e non sono mai stati ripristinati dai Contratti collettivi di lavoro) e perché  la peculiarità dello status giuridico degli IRC lo rende inidoneo ad essere assunto quale ulteriore termine di paragone.
La suddetta peculiarità, definita dalla suddetta normativa e dall'Intesa di cui alla legge n. 751/1985 tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, è rilevabile, innanzitutto, dalla dotazione organica dei posti di religione cattolica, determinati nella misura rispettivamente del 70% (insegnanti di ruolo) e del 30% (insegnanti non di ruolo):  ragione per la quale il 30% degli insegnanti di religione cattolica rimane privo di stabilità, nonostante le novità introdotte dalla Legge 186/2003.
La mancata stabilizzazione del posto di lavoro degli insegnanti ricadenti nella quota del 30% è però temperata proprio dalla “perdurante applicazione dell’art.53, ultimo comma, della legge n.312 del 1980” (progressione economica di carriera).
Pertanto, conclude la Corte, “la prospettata questione di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento (riferimento all’art.3 Cost.), attesa l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis”.
La suddetta sentenza, si evidenzia, è il risultato di un lavoro sinergico intercorso tra il sindacato ed i propri consulenti legali, entrambi impegnati nello sforzo di coordinare le iniziative per la difesa dei lavoratori e, nel caso concreto, degli insegnanti di religione cattolica.
                                       
 Orazio Ruscica
 
  • Corte Costituzionale, Sentenza n.146 del 17 giugno 2013
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