Direttiva sulle cessazioni dal servizio ai sensi dell'art. 72 della legge 133/08
Come già anunciato, precedentemente, per garantire condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione scolastica, il MIUR con nota prot. n. 1821 ha trasmesso in data 11 Febbraio 2009 agli uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 , in via di registrazione alla Corte dei Conti, per l’attivazione delle procedure istruttorie di cui all’art.72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008: mantenimento in servizio oltre i 65 anni di età o risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 40° anno di servizio.
Per quanto riguarda il comma 7 la direttiva escludere categoricamente la possibilità del trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età, fatta eccezione per quei docenti che hanno la necessità di permanere in servizio al fine di raggiungere l’anzianità contributiva minima(20 anni) o massima(40 anni). Per il personale che ha già maturato i 65 anni di età non sussistono, precisa la direttiva, i tempi congrui e la prospettiva di continuità lavorativa funzionali all’attivazione dei processi di formazione e riqualificazione professionale necessari per le modifiche ordinamentali connesse ai processi di riorganizzazione o di razionalizzazione in atto.
Mentre per il comma 11 la direttiva ha previsto che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 40° anno di servizio dovrà essere applicato unicamente a coloro che appartengano a posti o classi di concorso in esubero oppure che siano stati collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute o che abbiano avuto una valutazione negativa del servizio ( con motivazione adeguata e documentata).
Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al personale interessato almeno 6 mesi prima della data di collocazione in quiescenza. Superato tale termine, il provvedimento produce effetti dall'anno scolastico immediatamente successivo Pertanto coloro che si trovano nel 40° anno di servizio le cessazioni dal servizio dovranno essere comunicate entro il 1° marzo 2009; dopo tale data, l’effetto della cessazione dal servizio avverrà nell’anno scolastico 2010/2011.
A tale scopo i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniranno ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza, tutti gli elementi utili a determinare l’esistenza o meno della situazione di esubero e la sussistenza, in capo a ciascuno dei soggetti interessati, del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva.
Antonino Abbate
Snadir - Professione i.r. - giovedì 12 febbraio 2009