Il contratto degli incaricati di religione scade il 31 agosto

Il contratto degli incaricati di religione scade il 31 agosto

I cosiddetti “esperti” mettono inutilmente in allarme i docenti interessati

 
 
In genere alle voci di corridoio non bisogna dare particolare attenzione: semmai è utile verificarne la conformità alle norme in vigore. Non solo: chi si ritiene esperto dovrebbe fare molta attenzione alla notizie offerte in rete, anche per evitare facili allarmismi che poi ad una attenta analisi risultano privi di fondamento.
Fatta questa doverosa premessa, ci preme sottolineare che tutti gli incaricati di religione in possesso dei titoli di studio previsti dalla “vecchia” Intesa (Dpr 751/1985) e della Nuova (Dpr 175/2012) saranno nominati – se il posto è vacante (cioè se non suppliscono altri docenti) – con contratto di lavoro a tempo determinato/incarico annuale dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico.
Soltanto coloro che NON sono in possesso di alcun titolo di studio per insegnare religione cattolica, né di quelli previsti dalla precedente Intesa (Dpr 751/1985) né dagli altri della Nuova Intesa (Dpr 175/2012), saranno nominati – ai sensi della C.M: n.2989 del 6 novembre 2012 – con contratto di supplenza annuale e  fino al termine delle lezioni.
Facciamo un esempio: un docente di religione non di ruolo con il titolo di studio di Magistero in scienze religiose sarà nominato incaricato annuale nella scuola secondaria con contratto dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno; cioè come negli anni precedenti. Invece chi non ha né il Magistero in scienze religiose, né la laurea civile assieme al diploma in scienze religiose, né il nuovo titolo di licenza magistrale in scienze religiose (3+2) sarà nominato supplente annuale fino al termine delle attività didattiche.
Certamente si poteva fare di più per tutelare questi docenti senza titolo: purtroppo  l’estensore della circolare del Miur non ha voluto accogliere l’invito a posticiparne la pubblicazione, magari dopo una riflessione sull’impatto  che la predetta circolare avrebbe certamente avuto sui docenti interessati.
In ogni caso, chi ha il titolo deve stare tranquillo (sulla validità dei titoli si vedano gli articoli del nostro segretaro nazionale, prof. Orazio Ruscica del  29 giugno 2012 e del 26 luglio 2012), perché avrà la nomina per tutto l’anno scolastico. (1 settembre – 31 agosto); per coloro che non sono ancora in possesso di un titolo per insegnare religione abbiamo chiesto al MIUR  – sin da dicembre 2012 –  di avviare una riflessione per trovare una eventuale soluzione positiva.
Infine, bisognerebbe tutelarsi da  chi diffonde notizie false e tendenziose: a costoro, e alla loro presunzione,  si potrebbe tranquillamente rispondere: “sutor, ne ultra crepidam!”.
 
Benardo Ferrini
 

Snadir - Professione i.r. - 27 marzo 2013

 

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