Avvio da parte dell’INPS della procedura di liquidazione del TFR – Richiesta sospensione della pratica

 Chiarimenti sulla continuità del rapporto previdenziale e adempimenti necessari

Si informa che numerosi docenti di religione immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2025 stanno ricevendo una comunicazione dall’INPS relativa all’avvio della procedura di liquidazione del TFR – Trattamento di Fine Rapporto.
 
Tale comunicazione risulta non conforme alla normativa vigente, poiché le disposizioni già emanate dall’ex INPDAP e oggi dall’INPS stabiliscono che:“in caso di cessazione dal servizio per effetto della vincita di un concorso pubblico, alla quale segua senza interruzione un nuovo rapporto di lavoro presso Amministrazioni/Enti iscritti all’INPS ai fini previdenziali, l’Istituto corrisponde il TFS o il TFR all’atto della definitiva cessazione, in considerazione dell’unicità e della continuità del rapporto previdenziale”.
 
Ne consegue che i docenti neoassunti in ruolo non hanno diritto alla liquidazione immediata del TFR e devono pertanto richiedere all’INPS la sospensione della procedura avviata.
 
Si ricorda, inoltre, che la comunicazione ricevuta costituisce semplicemente l’avvio dell’iter amministrativo, il quale si conclude normalmente dopo un arco temporale di circa 12 + 3 mesi e, in ogni caso, entro dicembre 2026.
Per evitare che si finalizzi la liquidazione indebita del TFR, è necessario che il docente proceda tempestivamente con la sospensione della pratica.
 
Modalità operative per richiedere la sospensione della liquidazione del TFR
Il docente neoassunto , che ha ricevvuto la comunicazione dall’INPS relativa all’avvio della procedura di liquidazione del TFRdovrà:
  1. Compilare il FORM predisposto, attraverso il quale potrà scaricare il modello da inviare all’INPS;
  2. Scaricare, compilare e firmare il modello di richiesta di sospensione della pratica TFR;
  3. Allegare copia del contratto di lavoro
    • a tempo determinato a.s. 2024/2025;
    • a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026;
  4. Inviare la richiesta tramite PEC alla sede della provinciale INPS competente.
 
Gli indirizzi PEC di tutte le sedi INPS sono disponibili al seguente link: https://www.inps.it/it/it/sedi-e-contatti/sedi/elenco-pec.html
 
 
Fgu/Snadir – Professione i.r. – 10 dicembre 2025 – h.11,00