Cassazione: nuovo stop al MIM sull’abuso dei contratti a termine per i docenti di religione


Serve subito portare i posti di ruolo dal 70% al 95% per una vera stabilizzazione

Con la decisione della Corte di Cassazione del 10 aprile scorso, salgono a 52 le sentenze che affermano con chiarezza un principio ormai consolidato: l’Amministrazione scolastica non può continuare a rinnovare incarichi a tempo determinato per gli insegnanti di religione oltre il limite dei tre anni scolastici.

La giurisprudenza risulta ormai stabilmente orientata nel censurare questa prassi, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito non soltanto al risarcimento del danno, ma anche alla rifusione delle spese legali. Il punto di svolta è stato rappresentato dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che — a seguito di un rinvio pregiudiziale promosso in un giudizio sostenuto dallo Snadir — ha riconosciuto il diritto dei docenti di religione a non permanere per l’intera vita lavorativa in una condizione di precariato ingiustificato.

“Anche in quest’ultima decisione, che riguarda un ricorso proveniente dalla Corte d’Appello di Venezia — sottolinea Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir — la Cassazione, nel rinviare alla Corte d’Appello, esclude la sussistenza di ragioni oggettive idonee a legittimare il rinnovo dei contratti oltre i 36 mesi. Solo esigenze realmente temporanee possono giustificare un ricorso protratto al tempo determinato, mentre gli incarichi annuali degli insegnanti di religione insistono su posti vacanti e disponibili, stabilmente inseriti nell’organico di diritto.”

Proprio per dare piena attuazione a questo quadro normativo, resta quanto mai urgente l’innalzamento della quota dei posti di ruolo dal 70% al 95%. Tale misura è necessaria per garantire una stabilizzazione effettiva e duratura ai docenti di religione, ponendo fine a un precariato che la stessa giurisprudenza ha ormai dichiarato privo di giustificazione.

 

Snadir – Professione i.r. – 14 aprile 2026