Federazione Gilda-Unams: il Tribunale di Bari accoglie il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori e dichiara antisindacale la condotta di una dirigente scolastica

“Dichiara l’antisindacalità della condotta denunciata in ricorso e, per l’effetto, condanna la parte resistente alla cessazione di detta condotta e alla rimozione degli effetti; condanna la parte resistente alla rifusione delle spese… in complessivi € 1.823,00, oltre accessori di legge…”.

È quanto dispone la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Bari  nell’ambito del procedimento ex art. 28 della legge n. 300/1970, promosso dalla Federazione Gilda-Unams e dalla nostra RSU.

Il Tribunale ha ritenuto la condotta della dirigente scolastica contraria al sistema delle relazioni sindacali e, in particolare, alle disposizioni del CCNL Istruzione e Ricerca 19/04/2018 (artt. 4, 5, 6 e 7), che fondano i principi di partecipazione, correttezza e trasparenza, informazione e confronto/contrattazione.

Nella motivazione, il Giudice ha evidenziato il mancato rispetto degli obblighi di informazione e trasmissione della documentazione necessaria al corretto svolgimento delle relazioni sindacali, richiamando in particolare l’omesso riscontro a solleciti inviati via PEO, l’omessa informativa successiva funzionale alla verifica della contrattazione relativa all’anno scolastico precedente e l’omesso invio preventivo o contestuale della documentazione utile agli incontri di contrattazione per l’a.s. 2025/2026. Da tali elementi, il Tribunale ha tratto la conclusione della antisindacalità della condotta, ordinandone la cessazione e la rimozione degli effetti.

La sentenza richiama il significato dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori quale strumento di tutela effettiva contro i comportamenti idonei a ostacolare o comprimere il libero esercizio dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, riaffermando il valore della pariteticità tra le parti e della piena agibilità delle rappresentanze sindacali.

«È una sentenza – dichiara il segretario nazionale dello Snadir e presidente di FGU, Orazio Ruscica – che ribadisce un principio essenziale: le relazioni sindacali non sono una concessione discrezionale, ma un obbligo giuridico e contrattuale. Trasparenza, informazione e confronto sono presupposti indispensabili per una contrattazione corretta e per la tutela dei lavoratori».

«La pronuncia del Tribunale di Bari – prosegue Ruscica – conferma che eludere o svuotare gli obblighi informativi e di dialogo previsti dal contratto collettivo compromette l’attività sindacale e non può essere tollerato dall’ordinamento. Una sentenza che rafforza il valore della contrattazione e della democrazia nei luoghi di lavoro».
«Continueremo a vigilare – conclude Ruscica – affinché in tutte le scuole siano pienamente garantiti il dialogo sindacale, il rispetto delle procedure, il confronto e la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori, strumenti indispensabili per una comunità scolastica fondata su legalità, trasparenza e dignità professionale di tutto il personale».