Firmato il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2012-2013
Rispetto all´Ipotesi siglata a suo tempo, le novità introdotte sono le seguenti:
1) sono stati stralciati dal Contratto gli articoli 4 e 15 (assegnazioni alle classi e ai plessi) e 21 (riconversione professionale). I temi dell´art. 21, saranno trattati separatamente e successivamente;
2) sono state apportate modifiche agli articoli 2 (destinatari delle utilizzazioni) e 5 (criteri di articolazione delle utilizzazioni) per rendere l´ipotesi compatibile con i contenuti previsti dalla spending review divenuta legge (legge 135/12).
- E’ stato precisato che i docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 10 del CCNI 23 agosto 2012).
- E’ stato affermato il principio che i docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
- ·E’ riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l’orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nella scuola di titolarità, per le ore mancanti (art.2, comma 5 del CCNI 23 agosto 2012)
- E’ stata confermata la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 5 del CCNI 23 agosto 2012; C.M. n.61 del 18 luglio 2012).
- E’ stato confermato che docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso ordine scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un ordine diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono ripresentare domanda di conferma sulla utilizzazione già ottenuta lo scorso anno (art. 2, comma 10 del CCNI 23 agosto 2012)
- Il punteggio per le utilizzazioni è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, su base diocesana, elaborata in occasione della O.M. n.26 del 3 aprile 2012 ed eventualmente aggiornato con i nuovi titoli acquisiti entro la data di presentazione della domanda (art.1, comma 6 del CCNI 23 agosto 2012); dovrà essere conteggiato anche l’anno scolastico in corso e l’eventuale continuità del servizio (vedi scheda e Faq).
- La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli UT provinciali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il data 29 febbraio 2012, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni:
- Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso.
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi dalla data stabilita per la presentazione della domande.
- L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
- In caso di parità di precedenza e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2, comma 10 del CCNI 23 agosto 2012) si applicano le norme previste dall’art. 20 del CCNI del 29.02.2012, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n° 26 del 3 aprile 2012. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
- Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l’insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 3bis, comma 2 del CCNI 23 agosto 2012)
- Dichiarazione congiunta OO.SS. e Miur
- CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2012-2013
- Licei ad indirizzo musicale e coreutico
- Nota prot. n. 6249 del 24 agosto 2012 – Trasmissione CCNI
- Guida alla compilazione del Modello UR1 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell’infanzia/primaria – a.s. 2012/2013
- Guida alla compilazione del Modello UR2 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria – a.s. 2012/2013
- FAQ – Frequently Asked Questions – Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti – Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie – a.s. 2012/2013
- Valutazione continuità
- Uap – Guida per l’attuazione dell’art.20 CCNI 29.02.2012- dimensionamento
- FAQ – Unificazioni e dimensionamenti
- Domanda di utilizzazione a seguito di unificazione Dimensionamento
- Il Miur conferma le data di scadenza di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2012/2013
Snadir – Professione i.r. – 24 agosto 2012