Con la Legge di Bilancio 2026 sono state introdotte nuove misure a sostegno della genitorialità nel settore scuola. In particolare segnaliamo
- uno speciale link alla pagina web dell’INPS, con specifici approfondimenti sulla genitorialità, inclusione sociale e disabilità
- le novità relative a:
- CONGEDO PARENTALE (ordinario)
- MALATTIA FIGLIO
- BONUS MAMME 2026
- CONGEDO PARENTALE (ordinario)
Di seguito riportiamo un riepilogo sul Congedo parentale, con le ultime novità normative, facendo però riferimento solo al caso più generale, tralasciando in questa informativa le specificità delle casistiche del genitore unico, di affidi e adozioni, del reddito di soglia, altre casistiche.
Per queste situazioni specifiche gli interessati potranno contattarci allo 02.82957760 o allo 06. 44341118
La normativa di riferimento per il Congedo Parentale è data da: Legge di Bilancio 2025, Legge di Bilancio 2024, CCNL 2019/2021 art 34, D.Lgs 105/2022, D.Lgs 80/2015, D.Lgs 151/2001, cui si aggiunge ora la Legge di Bilancio 2026.
Le principali novità:
- la possibilità di fruire dei congedi fino ai 14 anni del figlio (AGGIORNATA a SIDI l’11/02/2026 la descrizione di assenza per CONGEDO PARENTALE, esteso fino ai 14 anni del figlio),
- alcune modifiche sulla retribuzione (percentuali, mesi, intervallo temporale).
Struttura del congedo parentale
Il congedo parentale, ulteriore a quello di MATERNITA’ e di PATERNITA’, prevede:
- 9 MESI INDENNIZZABILI complessivi, così ripartiti:
- 3 mesi alla MADRE (non cedibili all’altro genitore),
- 3 mesi al PADRE (non cedibili all’altro genitore),
- 3 mesi da fruirsi da parte dell’uno o dell’altro genitore.
Tipologia di indennizzo
- Per il Personale della Scuola i primi 30gg sono retribuiti al 100% (fino ai 14 anni).
Inoltre, per tutti coloro che hanno concluso il congedo di maternità/paternità:
- prima del 31/12/2023
spetta una retribuzione al 30% per gli ulteriori 8 mesi (fino ai 14 anni).
- dopo il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024
il 2° mese di CONGEDO PARENTALE sarà retribuito:
– all’80%, se fruito entro i 6 anni;
– al 30%, se fruito tra i 7 e i 14 anni
– gli altri 7 mesi al 30%.
- dopo il 31/12/2024 (cioè dal 2025)
il 2° e il 3° mese di CONGEDO PARENTALE saranno retribuiti:
– all’80%, se fruiti entro i 6 anni;
– al 30%, se fruiti tra i 7 e i 14 anni
– gli altri 6 mesi al 30%.
Mesi non indennizzabili (1 o 2)
Sono previsti inoltre periodi non retribuiti di congedo parentale, sempre nel limite massimo di 6 mesi a genitore:
– 1 MESE (per un totale di 10 mesi di CONGEDO) + 1 MESE aggiuntivo, solo se il padre si astiene per un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi con nuovo limite massimo di 7 mesi per il padre (per un totale di 11 mesi di CONGEDO).
- MALATTIA FIGLIO
La legge di Bilancio 2026 ha apportato modifiche anche ai PERMESSI MALATTIA FIGLIO.
Per i figli
– nella fascia 0-3 anni sono fruibili illimitati giorni di assenza (tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino), di cui 30 giorni retribuiti;
– nella fascia 3-14 anni sono fruibili 10 giorni annui NON retribuiti (prima erano 5 giorni nella fascia 3-8 anni).
Tali assenze vanno giustificate con certificato medico di malattia del minore (pediatra) e non sono soggette a visita fiscale.
- BONUS MAMME 2026
In favore delle lavoratrici madri dipendenti, sono previste anche per il 2026 due forme di BONUS.
- Il primo bonus riguarda
* le lavoratrici con 3 o più figli,
* titolari di contratto a TI,
* fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Per queste Colleghe è previsto un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, a seguito di istanza da presentarsi tramite MIM.
NB: la piattaforma MIM è chiusa per nuove istanze: riaprirà a seguito di comunicazione INPS/MIM.
- Il secondo bonus si riferisce alle
* lavoratrici con 2 figli,
* titolari di contratto a TD o a TI,
* fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (del 2° figlio),
* con un reddito da lavoro complessivo non superiore ad € 40.000 annui.
oppure
* lavoratrici con 3 o più figli,
* titolari di contratto a TD,
* fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo,
* con un reddito da lavoro complessivo non superiore ad € 40.000 annui.
Per queste Colleghe è previsto un BONUS pari ad € 60 mensili, fino ad € 720 annui (erano € 40 mensili nel 2025), non imponibile e non rilevante ai fini ISEE. Il Bonus è erogato dall’INPS a domanda.
NB: la piattaforma INPS è chiusa per nuove istanze: riaprirà a seguito di comunicazione INPS.
Segnaliamo, infine, che sono previste regole di coordinamento tra le due forme di BONUS.
Per maggiori informazioni scrivere o chiamare:
- cafpatronato@snadir.it – Tel. 02.82957760
- cafpatronato.lazio@snadir.it – Tel. 06.44341118
