Il Giudice ha sottolineato che “le c.d supplenze annuali (incarichi annuali nel caso degli insegnanti di religione) per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono considerarsi conformi alla clausola n. 5 punto 1 della direttiva comunitaria n. 199/70/CE proprio per la mancanza di tempi certi per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali".