Si apre la possibilità di ricorsi risarcitori anche per i docenti di religione già partecipanti al concorso straordinario
Con la sentenza dell’8 ottobre 2026, la Corte di Cassazione, dopo un’articolata spiegazione su cosa debba intendersi per “danno comunitario”, ha chiarito due punti, tra quelli più controversi:
- l’art. 12 del D.L. 131/2024 trova applicazione in tutti i giudizi in corso, quale ius superveniens, in assenza di una disposizione contraria. Ne consegue che il risarcimento possibile potrà essere portato, come previsto dalla citata norma, da 4 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- nella specifica ipotesi di abuso di contratti a termine, rientranti nella tutela della Direttiva 1999/70/CE, l’eventuale immissione in ruolo “si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria”, alla luce dell’interpretazione e del tenore letterale del menzionato art. 12 del D.L. 131/2024. La stabilizzazione, ove intervenuta, potrà incidere, tutt’al più, per la quantificazione del risarcimento in questione, che rimane comunque dovuto.
Nella linea di tali argomentazioni della Corte di Cassazione si prospetta, quindi, la possibilità di un ricorso risarcitorio anche per quei docenti di religione che, in considerazione del tempo trascorso nella condizione di precari, abbiano nel frattempo partecipato alla procedura concorsuale straordinaria e siano stati immessi in ruolo.
“Lo Snadir, con i suoi avvocati, valuterà linee difensive e modalità per garantire ai propri iscritti un’assistenza legale efficace – afferma Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir e Presidente nazionale FGU – in quanto un’immissione in ruolo arrivata dopo decenni di attesa non può, in ogni caso, cancellare il grave disagio derivante da anni e anni di condizione lavorativa precaria.”
Per informazioni e chiarimenti scrivere a ricorsi@snadir.it oppure contattare lo 06 62280408.
