DOMANDE DAL 26 SETTEMBRE AL 21 OTTOBRE 2025
Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il 25 settembre 2025 la Circolare prot. 0205851 con la quale ha trasmesso il Decreto Ministeriale n.182 del 25 settembre 2025, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2026.
Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2025, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 21 ottobre 2025
Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2026.
Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
Le domande di cessazione dal servizio ( saranno attive tre istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà la tipologie con le domande di cessazioni consuete, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100, quota 102, quota 103, pensione anticipata flessibile, opzione donna) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece, devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2026 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 21 ottobre 2025.
Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione. (utilizzando lo SPID – CIE – CNS)
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Di seguito i requisiti pensionistici richiesti
Per l’anno 2026 le regole da applicarsi sono le seguenti.
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2026 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2026 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 24, commi 6 e 7 , della legge 214 del 2011, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2026.
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2026.
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2026. (circolare Inps n. 126 del 2018).
Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2025 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
APE SOCIALE
Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2026.
QUOTA 100
Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
QUOTA 102
Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 102 è necessario che entro il 31/12/2022 abbiano almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
QUOTA 103
Coloro che siano interessati all’accesso alla pensione con Quota 103 è necessario che entro il 31/12/2023 abbiano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – articolo 14.1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 174 della L. 30 dicembre 2024 n. 207
E’ necessario avere almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni maturata nell’ anno 2025.
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – articolo 1, comma 139, della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213
È necessario avere almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 41 anni maturata nell’ anno 2024.
OPZIONI DONNA – Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 94 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
OPZIONI DONNA – articolo 1, comma 292, della Legge 29 Dicembre 2022, n.197
È necessario entro il 31/12/2022 avere almeno 60 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2022.
OPZIONI DONNA – articolo 1, comma 138, della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213
È necessario entro il 31/12/2023 avere almeno 61 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2023.
OPZIONI DONNA – articolo 1, comma 138, della Legge 30 Dicembre 2024, N. 207
E’ necessario entro il 31/12/2024 avere almeno 61 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2024.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:
CAF-Patronato in collaborazione con Snadir Nazionale – Tel. 0662280408 – tasto 3 previdenza@snadir.it
CAF-Patronato in collaborazione con Snadir Lombardia – Tel. 0282957760 cafpatronato.lombardia@snadir.it
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- Circolare ministeriale prot. 205851 del 25 settembre 2025 – D.M. n.182 del 25 settembre 2025. Cessazione dal servizio personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
- Decreto Ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025. Cessazione dal servizio personale scolastico dal 1° settembre 2026
- Tabella requisiti pensionistici per trattamento di quiescenza al 1° settembre 2026
- Facile guida alle pensioni 1° settembre 2026 – (flipbook)
- Facile guida alle pensioni 1° settembre 2026 – (file pdf)
- Modello di comunicazione di cessazione dal servizio 2026 – personale a tempo determinato (compresi gli incaricati annuali di religione N05, N27 e N28)
Snadir – Professione i.r. – 26 settembre 2025 – h.16,30
