L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che il Direttore Generale ha disposto, in autotutela, la parziale modifica dei decreti n. 2356 e n. 2357 del 12 giugno 2024 e successive modificazioni, concernenti la ripartizione dei posti messi a bando per le procedure concorsuali ordinarie finalizzate all’accesso al ruolo degli insegnanti di Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
I provvedimenti si inseriscono nell’ambito dell’attuazione dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dell’11 gennaio 2024 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2024, che ha autorizzato l’avvio delle procedure concorsuali per complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica nei diversi ordini e gradi di scuola.
Le procedure concorsuali sono state indette con i Decreti Ministeriali n. 103 e n. 104 del 29 maggio 2024. Alla Regione Veneto sono stati assegnati complessivamente:
- 77 posti per il I settore formativo (scuola dell’infanzia e primaria);
- 80 posti per il II settore formativo (scuola secondaria di primo e secondo grado).
La revisione del riparto dei posti si è resa necessaria alla luce degli esiti delle prove scritta e orale delle procedure concorsuali, nonché della valutazione dei titoli effettuata dalle rispettive commissioni giudicatrici.
I posti vengono pertanto ripartiti tra le diocesi del Veneto come segue:
| Diocesi | I Settore Formativo (Infanzia e Primaria) | II Settore Formativo (Secondaria I e II grado) |
|---|---|---|
| Adria-Rovigo | 2 | 6 |
| Belluno-Feltre | 4 | 3 |
| Chioggia | 1 | 0 |
| Padova | 12 | 13 |
| Treviso | 10 | 9 |
| Venezia | 2 | 4 |
| Verona | 18 | 21 |
| Vicenza | 27 | 21 |
| Vittorio Veneto | 1 | 3 |
| Totale | 77 | 80 |
La nuova distribuzione sostituisce quella precedentemente definita con i decreti regionali di riparto e successive modifiche, mantenendo invariati i contingenti complessivi assegnati alla Regione Veneto.
I provvedimenti hanno carattere definitivo. Avverso gli stessi è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
