Veneto – Concorsi ordinari – Nuova ripartizione posti

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che il Direttore Generale ha disposto, in autotutela, la parziale modifica dei decreti n. 2356 e n. 2357 del 12 giugno 2024 e successive modificazioni, concernenti la ripartizione dei posti messi a bando per le procedure concorsuali ordinarie finalizzate all’accesso al ruolo degli insegnanti di Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

I provvedimenti si inseriscono nell’ambito dell’attuazione dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dell’11 gennaio 2024 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2024, che ha autorizzato l’avvio delle procedure concorsuali per complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica nei diversi ordini e gradi di scuola.

Le procedure concorsuali sono state indette con i Decreti Ministeriali n. 103 e n. 104 del 29 maggio 2024. Alla Regione Veneto sono stati assegnati complessivamente:

  • 77 posti per il I settore formativo (scuola dell’infanzia e primaria);
  • 80 posti per il II settore formativo (scuola secondaria di primo e secondo grado).

La revisione del riparto dei posti si è resa necessaria alla luce degli esiti delle prove scritta e orale delle procedure concorsuali, nonché della valutazione dei titoli effettuata dalle rispettive commissioni giudicatrici.

I posti vengono pertanto ripartiti tra le diocesi del Veneto come segue:

Diocesi I Settore Formativo (Infanzia e Primaria) II Settore Formativo (Secondaria I e II grado)
Adria-Rovigo 2 6
Belluno-Feltre 4 3
Chioggia 1 0
Padova 12 13
Treviso 10 9
Venezia 2 4
Verona 18 21
Vicenza 27 21
Vittorio Veneto 1 3
Totale 77 80

La nuova distribuzione sostituisce quella precedentemente definita con i decreti regionali di riparto e successive modifiche, mantenendo invariati i contingenti complessivi assegnati alla Regione Veneto.

I provvedimenti hanno carattere definitivo. Avverso gli stessi è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.