Mobilità dei docenti di religione e congedi parentali

Mobilità dei docenti di religione e congedi parentali

   Si è svolto ieri (23 gennaio 2008) il primo incontro riguardante l’ordinanza che disciplina la mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione.
   L’amministrazione ha presentato alle OO.SS. una bozza dell’ordinanza i cui punti principali sono i seguenti:

  1. la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza);
  2. la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
  3. i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità nella stessa regione (1° e 2°  contingente);
  4. i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità oltre che nella stessa regione anche nelle altre (1° contingente);
  5. l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata su base diocesana di tutti i docenti di religione immessi in ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l’eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica;
  6. un eventuale esubero in una diocesi potrà essere compensato in altra diocesi della stessa regione, poiché l’organico degli insegnanti di religione è definito su base regionale;
  7. la scadenza delle domande è prevista per i primi quindici giorni di aprile 2008.

   L'incontro è aggiornato alla fine della prossima settimana dopo che le organizzazioni sindacali faranno pervenire le loro osservazioni.
   Si è concordato con l'amministrazione che non pochi dei contenuti della specifica ordinanza andranno inseriti nel CCNI sulla mobilità del prossimo anno.
Registriamo positivamente la decisione da parte dell’Amministrazione di delegare l’ufficio scolastico regionale – e non le singole istituzioni scolastiche - alla predisposizione della graduatoria per l’individuazione degli eventuali soprannumerari.

   Successivamente si è discusso circa i congedi parentali.
   Entro oggi (24 gennaio 2008)  anche la Federazione Gilda-Unams richiederà formalmente il ritiro della nota del 20 Dicembre 2007 con la quale il MPI si è associato alle considerazioni della Ragioneria Generale dello Stato, sul pagamento al 100% dei primi trenta giorni di permesso di cui all'art. 12, c. 4 del CCNL, ma solo fino al terzo anno di vita del bambino.   L'amministrazione si è dichiarata disponibile a far proprie le obiezioni delle OO.SS., (che da contratto ritengono fuori discussione il pagamento al 100% dei primi trenta giorni anche fino all'8° anno di vita del bambino) e richiederà all'ARAN di convocare un incontro di interpretazione autentica sui contenuti del citato comma 4.
   In un primo momento, l'Amministrazione aveva addotto a sostegno delle proprie tesi due commi (454 - 455) della Finanziaria 2008, ma dopo averle fatto notare che i due commi non erano pertinenti con l'art. 12 comma 4 del CCNL ha glissato sulle proprie, in verità timide, argomentazioni.
   La nostra delegazione ha sottolineato che, in ogni caso, è l'Amministrazione, per il tramite dell'ARAN, che si fa promotrice dell'incontro di interpretazione autentica, dal momento che per noi non vi è nulla da interpretare e la volontà delle parti contraenti è inequivocabilmente sancita dalle parole del comma 4 che, come noto, per quei trenta giorni non pongono alcuna limitazione entro il terzo anno di vita del bambino.

La Redazione

 

 

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Snadir - giovedì 24 gennaio 2008

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